1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. 1 comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A
1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo